Molecole Instabili Errore irreversibile: tutti i processi mentali sono divenuti irrecuperabili.

Come vengono percepite le leggi sui diritti individuali dei cittadini

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    DragoRinato
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    00 12/02/2005 15:23
    Re: Re: Se posso dire la mia...

    Scritto da: Arjuna 11/02/2005 21.41
    Dwarf, non mi ero spiegato bene, DR ha centrato in pieno il mio pensiero.



    Lieto di essere stato di aiuto a chiarificare la questione.[SM=x277233]
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    IL PRODE BRATT
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    00 12/02/2005 16:30
    Okkey, ma loargomento originale resa aperto:
    Siete consci che ogni legge è per definizione una limitazione della libertà?
    Dato questo come assodato... la questione vera è fino a che punto è lecito spingersi nella limitazione.

    Esempio: controlli antiterroristici. Esempio: politica inglese antihooligans negli stadi.
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    Tyris
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    00 12/02/2005 16:46
    Il problema vero, in Italia, è che abbiamo vissuto il fascismo, quindi ogni restrizione della libertà personale viene vista come un tristissimo deja-vù.
    Il fatto che la polizia ci tenga sotto controllo, lo viviamo come un fatto negativo perchè quei maledetti media (fanno più danni che bene) ce lo fanno vivere come tale.
    Se al telegiornale non dessero tanta enfasi alle misure di sicurezza, pochi di noi se ne accorgerebbero.

    Rientrando sul seminato, le restrizioni della libertà personale sono scomode...ma quali libertà restringono le misure antiterrorismo? Facile, nessuna.
    Io parlo di VERE libertà, non di quelle presunte come parlare al telefono...se la polizia tenesse sotto controllo il mio telefono perchè mi sospetta un terrorista, non nego che mi darebbe fastidio, ma non impedirebbe la mia libertà di comunicare.
    Al massimo sentirebbero tutte le litigate con la mia girl :D , ma non ho niente da nascondere, quindi li lascio fare.
    Il discorso cambia se ho la coscienza non perfettamente pulita, e mi sento sotto controllo. Allora si che mi innervosisco.

    Però, per come si sono messe le cose, sappiamo tutti di poter essere vulnerabili in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento (vedi la strage dell'11 marzo di cui nessuno parla perchè offuscata dalla maledetta ombra dell'11 settembre), quindi il vedere 2 poliziotti armati, passare lungo il treno e chiedere i documenti ai più "sospetti" (a me è successo in prima persona), non può che farmi piacere. Figuratevi se vado ad indignarmi per la violazione della privacy...

    Le situazioni di emergenza richiedono misure di emergenza. Prima lo capiamo, meglio è. Dovremmo collaborare con le forze dell'ordine e la magistratura per facilitare il loro lavoro, invece di nasconderci dietro un dito e rallentare tutto.
    Purtroppo la coscienza civica se n'è andata (ce mai c'è stata), quindi non vorrei per nulla al mondo, sedermi al Viminale ora come ora.

    shock:


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    Gabryk
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    00 14/02/2005 00:28

    Ma tu stesso dici che tuo padre ogni tanto ... magari dopo una bella mangiata o per rilassarsi tra amici una sigaretta se la fuma ... o sbaglio?


    No Dwarf, mio padre s'era comprato 1 pacchetto in 1 anno, per 2 o 3 anni di fila, nel periodo estivo. Si sedeva in sdraio e si accendeva una sigaretta. Il pacchetto che si comprava al mare poteva anche durargli tutto il mese di luglio.

    Cmq il fumo è ben diverso dall'alcool. L'alcool danneggia indirettamente chi ti sta intorno, il fumo invece direttamente. E' ben diverso. Anche perchè non è detto che tutti gli ubriachi siano violenti o vadano in macchina a fare incidenti, mentre è certo che tutti i fumatori inquinano l'aria e i polmoni di chi sta loro intorno.

    Sarei per NON aprire un altro thread, continuiamo qui Raid, al max generalizza il titolo, altrimenti diventa troppo dispersivo e finisce che si parla solo di fumo e alcool e non di leggi e diritti individuali.

    Tyris ha perfettamente ragione. A me è recentemente capitato un normale controllo della finanza quando ero al volante una sera... ero un po' agitato perchè era la prima volta, lo ammetto, e non ho trovato subito il libretto... cmq nn avevo niente da nascondere, non avevo bevuto e non mi ero drogato, quindi solo 5 minuti spesi ad aspettare che gli agenti facessero il loro dovere. Ecco, però in quell'occasione mi ha dato fastidio la supponenza e l'ostentata superiorità dell'agente, che mi trattava come un demente [SM=x277172]
    Cmq anche loro sono esseri umani e avranno a che fare con teppisti, drogati e via dicendo... dopo un po' magari ci fai anche la scorza, non sono cassiere di un supermercato...
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    Dwarfolo
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    00 14/02/2005 08:53
    OT
    Gab ... ci siamo spostati qui.

    www.freeforumzone.com/viewmessaggi.aspx?f=25495&idd=2111

    Cmq non so che dirti ... se non vuoi riconoscere la natura culturale di alcuni atti non sono certo io che posso farti cambiare idea. Ti do solo uno spunto di riflessione: perchè se il fumo è un problema cosi pressante e diretto per se è per gli altri, non viene messo fuori legge del tutto come la droga? Anche sull'alcool ci sono i monopoli. Perchè i midia non ti dicono quanti morti diretti e indiretti provoca l'alccol tutti gli anni? Sei sicuro che il numero di vittime non sia paragonabile in tutto e per tutto a quello del fumo?



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    Arjuna
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    00 14/02/2005 10:05
    Per tornare un po' IT...
    Parlando di diritti individuali, cosa mi dite sulla legge a tutela della privacy?

    Premetto che la conosco molto poco.
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    Dwarfolo
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    00 14/02/2005 10:35
    Io purtroppo la conosco molto bene, visto che qui in azienda me la hanno appioppata.

    Da un punto di vista della difesa dei diritti dei cittadini risulta una legge veramente innovativa e una volta tanto (in Europa e in Italia) all'avanguardia rispetto al resto del mondo.

    Da un punto di vista tecnico non brilla certo per precisione e applicabilità. Per quello che riguarda i dati trattati in forma elettronica, il ministero si è affidato a tecnici con conoscienze e capacità veramente scarse. Il risultato è stato un elenco di "misure minime di sicurezza" che chiunque tratti dati in forma elettronica deve rispettare. Detto elenco, oltre ad essere assolutamente insufficiente (da un punto di vista squisitamente tecnico) denota anche in alcuni punti una scarsa conoscienza di come sono realizzati i sistemi informativi in Italia al giorno d'oggi.
    Se ti interessa scendo anche più nello specifico ...


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    Arjuna
    Post: 30.453
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    00 14/02/2005 11:08
    Re:

    Scritto da: Dwarfolo 14/02/2005 10.35

    Da un punto di vista della difesa dei diritti dei cittadini risulta una legge veramente innovativa e una volta tanto (in Europa e in Italia) all'avanguardia rispetto al resto del mondo.




    Sarei curioso di sapere COSA comprende, senza scendere nello specifico dei dati trattati elettronicamente.
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    00 14/02/2005 11:10
    Spiegami qualcosa in dettaglio, perché vedendola applicata in campo pratico non mi pare molto diversa dalla Corazzata Potemkin.

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    Arjuna
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    00 14/02/2005 11:11
    Una domanda che mi viene subito in mente.

    Ma quali sono questi benedetti "dati sensibili"?
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    IL PRODE BRATT
    Post: 17.431
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    00 14/02/2005 12:31
    Questa è facile:
    Informazioni diverse da quelle squisitamente anagrafiche. Religione, preferenze sessuali, "particolarità dell'individuo" tipo gusti o preferenze (come la squadra per cui tifa o la musica che ascolta)...

    Anche a me interesserebbe una disquisizione più approfondita.
    Per curiosità, quali sono le sanzioni per un non corretto stoccaggio?
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    Dwarfolo
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    00 14/02/2005 13:37
    Sono pesantissime le sanzioni. Rispetto alla vecchia legge andiamo su diverse migliaia di Euro e nei casi di dolo accertato anche alla reclusione fino a 6 anni se non ricordo male.

    La nuova legge ha rivisto la "definizione" di dato sensibile. Cmq, oltre a quelli che ha indicato Bratt, ci aggiungo le convinzioni politiche, i dati indicanti lo stato patrimoniale e ovviamente i dati riguardanti lo stato di salute.

    Nello specifico, per quel che riguarda i dati in forma informatica, la legge prevede una serie abbastanza cospiqua di misure.
    Si va da indicazioni su ogni quanto fare i backup dei dati, fino ad arrivare a dare precise disposizioni su quanto debba essere lunga una password e ogni quanto si debba cambiarla (nello specifico almeno 8 caratteri, cambio ogni 6 mesi per i dati normali e ogni 3 per i dati sensibili).

    Se avete domande fatemele pure....dove posso rispondo.


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    IL PRODE BRATT
    Post: 17.431
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    00 14/02/2005 16:08
    C'è un elenco sintetico di queste norme da qualche parte?


    OT
    Se l'argomento dovesse essere troppo ot o specifico, potremmo continuare in Villa... ma se non ci sono problemi, vsito che è una cosa di cui si vuole discutere, una maggiore informazione non può che far bene!
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    00 14/02/2005 16:15
    OT
    C'è ... appena ho un po di tempo ve lo posto.
    per quello che riguarda il dettaglio e l'OT a raid l'ultima parola(ccia) [SM=x277159]

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    Dwarfolo
    Post: 17.220
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    00 15/02/2005 09:18
    In attesa del benestare di raid sulle misure minime di sicurezza ...

    La legge prevede ancora l'informativa e il consenso da parte dell'interessato al trattamento. Il concesno può anche non essere richiseto esplicitamente laddove la natura del trattamento dei dati derivi (ad esempio) da altri obblighi di legge, IN OGNI CASO è obbligatoria l'informativa.
    Tanto per capirci: se qualcuno vi chiede dati anagrafici e codice fiscale per la sottoscrizione ad un contratto di servizi e la relativa fatturazione (ad esempio la telecom, o la vostra banca), non è obbligato a chiedervi il consenso per trattare quei dati AL SOLO FINE di espletare agli obblighi fiscali che derivano dal contratto, ma è SEMPRE obbligata a fornirvi un'informativa e a chiedervi il consenso qualora i dati venissero trattati ANCHE al di fuori dell'ambito amministrativo/fiscale.

    La informativa deve contenere sempre:
    - La titolarità dei dati tratati (chi è responsabile e paga in caso di abusi)
    - Lo scopo e la natura dei dati trattati
    - Chi è incaricato/intitolato dal titolare a trattare effettivamente i dati e con quali modalità

    L'art. 7 della legge da facoltà all'interessato di richiedere in ogni momento la

    - Possibilità di accedere
    - la cancellazione
    - la modifica
    - la rettifica
    - l'aggiornamento

    dei propri dati personali. Il titolare del trattamento DEVE esaudire le richieste dell'interessato nel più breve tempo possibile (massimo 7 gg per i dati normali e 3 gg per quelli sensibili ... mi pare).

    Per qualsiasi controversia relativa al trattamento dei dati personali l'ente deputato è il garante per la privacy, il quale ha l'obbligo e la facoltà di attuare TUTTE le misure necessarie affinche il titolare rispetti le disposizioni della legge e gli interessi dellinteressato (scusate il gioco di parole) vengano tutelati. Tutto questo ancora PRIMA di doversi rivolgere alle forze dell'ordine o alla magistratura/procure della repubblica che vogliate. Ovvero il garante ha uno sportello al quale chiunque può esporre le proprie lamentele e (in teoria) ricevere soddisfazione.

    www.garanteprivacy.it/

    P.S. piccola precisazione a quanto sopra. Le occasioni nelle quali è consentita l'omissione della richiesta al consenso sono molte di meno rispetto alla legge precedente e sono elencate sul sito del garante

    www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FAutorizzazioni+del...

    Ultimamente l'Europa e gli USA stanno stendendo una normativa e un piano d'azione anti-spam (tremiamo :D ), per porre un freno al fenomeno che sta rapidamente degenerando in tutto il mondo.
    Per maggiori info visitate il sito del garante e inserite "spam" nel motore di ricerca interno.

    Dwarfolo
    "La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci" (Salvor Hardin, sindaco della Prima Fondazione)

    [Modificato da Dwarfolo 15/02/2005 9.20]

    [Modificato da Dwarfolo 15/02/2005 9.41]

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    Raiden
    Post: 17.709
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    Sguattero dei pannelli
    Spirito Guida
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    00 15/02/2005 11:10
    Non vedo perché dover spostare/ccensurare questa discussione.
    Il fatto di illustrare una particolare legge permette di discuterne con maggiore cognizione di causa.

    Una volta esaurito questo argomento, ce ne sono migliaia sempre in tema. Continuiamo, cari. [SM=x277170]


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    Dwarfolo
    Post: 17.220
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    00 15/02/2005 14:11
    Art. 33 MISURE MINIME DI SICUREZZA
    1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
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    Dwarfolo
    Post: 17.220
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    Spirito Guida
    00 15/02/2005 14:12
    Art. 34 Trattamenti con strumenti elettronici
    1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

    a) autenticazione informatica;

    b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

    c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

    d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

    e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

    f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

    g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

    h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

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    Dwarfolo
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    Spirito Guida
    00 15/02/2005 14:22
    ALLEGATO B - DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. da 33 a 36)


    Trattamenti con strumenti elettronici

    Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

    Sistema di autenticazione informatica

    1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

    2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

    3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.

    4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.

    5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

    6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

    7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

    8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali.

    9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

    10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato.

    11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

    Sistema di autorizzazione

    12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

    13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

    14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

    Altre misure di sicurezza

    15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

    16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

    17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.

    18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

    Documento programmatico sulla sicurezza

    19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

    19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;

    19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

    19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;

    19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

    19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

    19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

    19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;

    19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.

    Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

    20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’ art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.

    21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

    22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

    23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

    24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

    Misure di tutela e garanzia

    25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

    26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
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    Tyris
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    00 16/02/2005 11:11
    Per me è una legge buona. Certo non è il meglio, ma una volta tanto siamo al passo.
    Purtroppo, come tutte le leggi, esiste, ma il problema è la sua applicazione. E' vero che le sanzioni sono pesanti, addirittura fino alla reclusione, ma accertare il dolo in un comportamento mirato a raccogliere i dati penso sia alquanto arduo (dal punto di vista ovviamente e meramente processuale).

    Il rovescio della medaglia di questa legge, però, è che impone vincoli fortissimi alle autorità investigative, che possono agire solo se il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) concede il via libera.
    E non è una cosa semplice, perchè il diritto alla riservatezza è un diritto di rango costituzionale (in particolare si veda l'art. 15 Cost.), quindi un giudice che possa definirsi tale non può bypassarlo a cuor leggero...anche perchè il provvedimento potrebbe essere impugnato e la cosa andare per le lunghissime.

    Il problema che questa legge tenta di risolvere, non come scopo diretto, ma come scopo "incidentale" è di limitare l'incetta di dati personali che le aziende, soprattutto di internet, fanno ai "danni" dei propri utenti. Ciò è una violazione, secondo il criterio di ragionevolezza, dell'art. 15 della Carta Costituzionale...
    Cioè io devo poter andare in Internet e sentirmi libero di visitare un sito erotico o un sito warez, senza che nessuno lo sappia!

    Questa legge, inoltre, rallenta (e non di poco) anche la stipula dei contratti da parte di aziende, istituti di credito, istituti finanziari, che hanno bisogno di parte di quelle informazioni sensibili, e hanno grosse difficoltà ad ottenerle in via automatica. Devono ogni volta convocare il soggetto, chiedergli l'autorizzazione, il soggetto si rivolge poi al consulente ("Avvocà, che devo fa?"), il consulente "consula", il soggetto ritorna e il contratto si perfeziona. E intanto si è perso come minimo una buona decina di giorni (esperienza diretta).

    Tutto sommato, secondo me, è una legge buona come scopo, ma poteva essere realizzata con più precisione, magari (come ha detto Dwarfolo giustamente) avvalendosi di consulenti tecnici molto qualificati (ad es. ricercatori e/o professori di materie tecnologiche presso i più qualificati politecnici d'Italia).

    C'è, è buona, ma si può (deve?) fare di meglio.


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